Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, riguardante la fatturazione elettronica, vi elenchiamo alcuni dei punti chiariti dall'Agenzia delle Entrate:
1. DATA DI INVIO E DATA DELL'OPERAZIONE DELLE FATTURE EMESSE
La fattura immediata può essere inviata al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (anzichè entro 24 ore). Nel campo data della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione.
La fattura differita (per prestazioni effettuale nello stesso mese e che sono documentate da un DDT o da altro documento analogo - ad esempio un rapporto di intervento) rimane invariata, con termine massimo di invio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, e con obbligo di inserimento degli estremi del documento.
NOTA: con riferimento al campo data va indicata una data compresa tra la data dell'ultimo ddt emesso e la data di fine mese. Si consiglia di inserire l'ultimo giorno del mese, come di consueto.
ATTENZIONE: alcuni commercialisti - riprendendo articoli della stampa specializzata - hanno mal interpretato questa norma, e come data fanno inserire erroneamente quella dell'ultimo DDT emesso.
In entrambi i documenti il campo 'DATA' viene utilizzato per indicare il momento dell'operazione e ne determina il mese/trimestre di liquidazione dell'iva a debito esposta in fattura.
2. Corrispettivi elettronici
Per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatori i registratori telematici omologati dall'Agenzia delle Entrate e qualunque software non si può sostituire al registratore di cassa per l'invio. Evolution comunque, per emettere lo scontrino fiscale, si può collegare a moltissimi registratori di cassa omologati (precisamente quelli con protocollo Xon/Xoff, Olivetti Ela execute e Ditron con WinEcrCom).
Precisiamo che la ricevuta fiscale, per chi ha un fatturato superiore ai 400.000,00 euro, è stata abolita e sostituita dalla Fattura Elettronica oppure dallo scontrino fiscale. Per chi ha un fatturato inferiore lo sarà da gennaio 2020.